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Mercoledí 29 Dicembre 2010

Sono nato il 30 gennaio 1946 e sono quadro direttivo nel settore del credito-data di nascita. Il 23 febbraio 2010 la banca mi ha comunicato la risoluzione del rapporto a partire dal 31 gennaio 2011. Vorrei sapere se in questo caos si applica la nuova disciplina prevista dal dl 78?
Per l'ottenimento della vecchia finestra il lettore dovrà rientrare in una delle ipotesi indicate nella risposta. Non cadono nella rete della nuova finestra personalizzata, introdotta dalla legge 122 del 30 luglio 2010, coloro che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia prima del 1° gennaio 2011. Questi soggetti avranno la vecchia finestra. Occorre anche evidenziare che una volta aperta la finestra resterà sempre aperta, nel senso che si può ottenere la decorrenza della pensione ogni mese successivo a tale apertura.
Si applicano le vecchie finestre, quindi, nei seguenti casi:
1) maturazione dei requisiti per la pensione entro il 31/12/2010;
2) lavoratrici che ottengono la pensione di anzianità con il regime sperimentale fino al 31 dicembre 2015 contenuto nell'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 (opzione per il sistema di calcolo contributivo con il possesso di almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 anni di età per le lavoratrici autonome);
3) personale della scuola (1° settembre di ciascun anno);
4) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età;
5) lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. L'Inps precisa, al riguardo, che la condizione di lavoratore in preavviso al 30 giugno 2010 deve risultare da una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro con l'indicazione delle clausole contrattuali sulla durata del preavviso con data iniziale e finale;
6) lavoratori collocati in mobilità (breve e lunga) con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
7) lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi per banche, assicurazioni e così via).
Vale la pena, però, di segnalare che per i lavoratori in mobilità breve e lunga e per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà esiste il limite di 10mila unità beneficiarie.
In proposito l'Inps sottolinea che la cessazione dell'attività lavorativa rappresenta l'unico criterio con il quale effettuare il monitoraggio. Una volta perciò raggiunto il numero di 10mila non verranno considerate ulteriori domande di pensionamento destinate al predetto beneficio delle vecchie finestre.

Sono una dipendente dell'agenzia delle Entrate, ho 56 anni di età e 28 anni di servizio. Se dò le dimissioni prima della scadenza utile prevista per la pensione di anzianità avrò diritto ancora alla pensione Inpdap? A quanto ammonterà?
La lettrice maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile che è fissata a 65 anni. La pensione decorrerà trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto, per applicazione della finestra mobile prevista dalla legge 122/2010. L'importo della pensione sarà pari a quello maturato alla data delle dimissioni, rivalutato in base all'indice Istat.

Sono nato il 23 luglio 1946 e sono iscritto all'Enpab (L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei biologi) dal 1996. Chiuderò la mi attività libero professionale alla fine dell'anno e vorrei sapere se sono soggetto allo slittamento della finestra pensionistica oppure se il mio ente, come da statuto, può seguire una strada diversa.
Le casse professionali non sono obbligate ad applicare quanto previsto dalla legge 122/2010 in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità e di vecchiaia. Di conseguenza resta valido quanto stabilito dallo statuto dell'Enpab.

Lavoro nel settore bancario dal 1974 ininterrottamente (quasi 37 anni di contributi) e sono nata nel settembre 1953 (57 anni). Posso andare in pensione con l'opzione per il sistema contributivo ex legge 243/2004? La finestra
rimane quella vecchia del 1° luglio 2011?
La risposta è positiva per entrambi i quesiti. La lettrice ha i requisiti (57 anni di età e 35 di contributi) per mettersi in pensione con la speciale opzione per il sistema contributivo prevista dalla legge 243/2004. Se presenta la domanda entro dicembre avrà diritto all'assegno dal 1°luglio prossimo. Con la circolare 126/2010 l'Inps ha infatti confermato che per le lavoratrici optanti restano in vigore le vecchie finestre, che si aprono dal primo mese del secondo semestre successivo a quello in cui sono stati maturati i requisiti.
A cura dell'Esperto risponde

Mercoledí 29 Dicembre 2010
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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